In 25 anni i reati presupposto che fanno scattare la responsabilità degli enti solo saliti da 15 a oltre 200. Introdotto nel 2001, il Dlgs 231 prevedeva infatti un gruppo limitato e omogeneo di reati, tutti dolosi, inseriti nel Codice penale e incentrati sul rapporto tra impresa e Pa.

Oggi, dopo un quarto di secolo, il catalogo dei reati - che dal 2007 comprende anche delitti colposi - si dipana invece per 26 articoli e, anche se ci si limita alle fattispecie espressamente tipizzate, escludendo rinvii aperti (come per i delitti di terrorismo) e clausole elastiche (come in materia di criminalità organizzata), l’inventario conduce a più di 200 fattispecie.

Le new entry più recenti sono i quattro reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea introdotti dal Dlgs 211/2025 e in vigore da sabato 24 gennaio. Ma altri sono in arrivo. La settimana scorsa, il Consiglio dei ministri ha infatti approvato in via preliminare il Dlgs di attuazione della direttiva Ue 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente che amplia ulteriormente il catalogo.

Un’espansione continua realizzata sia attraverso elenchi chiusi di reati, sia attraverso rinvii aperti (tutti i reati che hanno una determinata finalità) e clausole elastiche a categorie di delitti (come per la criminalità organizzata dove è un potenziale reato presupposto ogni delitto commesso agevolando l’attività delle associazioni di tipo mafioso) che ha reso sempre più labile il perimetro complessivo della responsabilità dell’ente.