Nessun profilo di criticità costituzionale nella recente riforma del reato di traffico d’influenze. La Corte costituzionale, con sentenza depositata ieri, la n. 185, scritta da Francesco Viganò, ha considerato infondata la questione sollevata dal tribunale di Roma che aveva accolto la richiesta avanzata dalla procura. La pronuncia conferma la linea per certi versi già affermata pochi mesi fa sul fronte dell’altro intervento di diritto penale sostanziale contenuto nella legge Nordio, in vigore dall’estate 2024, la soppressione dell’abuso d’ufficio.
Con la sentenza di ieri, ma il tema si era posto anche per l’abuso d’ufficio, la Corte da una parte ha ritenuto che la violazione degli obblighi internazionali di criminalizzazione di una condotta può dar luogo a una violazione dell’articolo 117 della Costituzione, che impone al legislatore il rispetto degli obblighi internazionali. Dall’altra, se è vero che dalla Convenzione di Strasburgo discende, per il legislatore, un obbligo di prevedere nell’ordinamento penale italiano il reato di traffico di influenze illecite, tuttavia il concetto di influenza impropria utilizzato dalla Convenzione ha, sottolinea la Consulta, contorni vaghi e un tasso di elasticità tale da renderne necessaria una precisazione da parte della legge nazionale.









