L'abrogazione del reato di abuso di ufficio, per il quale l'ex sindaco di Roma Giovanni Alemanno era stato condannato non esclude che la sua condotta sia ancora punibile cometraffico di influenze illecite. E questo perché la mediazione restava finalizzata alla commissione di un fatto di reato, costituito non più dall'abuso di ufficio, ormai abrogato, ma dal delitto di indebita destinazione o denaro o cose mobili (articolo 314-bis del Codice penale), una norma entrata in vigore prima dell'abrogazione. Con queste motivazioni la Cassazione ha considerato inammissibile il ricorso di Alemanno e confermato la condanna a un anno e 10 mesi, inflitta nell'ambito di un filone dell'inchiesta «Mondo di mezzo».

La mediazione illecita

La Suprema corte ha depositato le motivazioni con le quali ha respinto il ricorso dell'ex primo cittadino contro la condanna per traffico di influenze illecite, l'unica rimasta in piedi, dopo le originarie accuse di associazione mafiosa, poi caduta, e finanziamento illecito ai partiti. La condanna definitiva di Alemanno è, dunque, per il reato di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis, terzo comma, del Codice penale).

Per i giudici, infatti, come pubblico ufficiale, avrebbe sfruttato le relazioni esistenti con gli uffici comunali che dovevano disporre il finanziamento di Eur e con i vertici di Eur che dovevano provvedere alla liquidazione dei pagamenti, in favore delle cooperative di Buzzi, ed era stato remunerato da quest'ultimo per la sua mediazione illecita. Un'attività di mediazione onerosa, oggetto di un accordo tra Buzzi e Alemanno, che «si è connotata per la finalità illecita di assicurare alle cooperative di Buzzi un trattamento di favore nei pagamenti dei crediti pregressi in violazione della normativa che disciplina il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione».