Pur limitando significativamente la tutela penale del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, la riforma del reato di traffico di influenze illecite realizzata nel 2024 non viola gli obblighi internazionali discendenti dalla convenzione di Strasburgo sulla corruzione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 185, depositata oggi, che ha ritenuto non fondata una questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Roma.
Il giudice rimettente doveva giudicare della responsabilità penale di alcuni imprenditori, accusati di traffico di influenze per avere versato più di undici milioni di euro a un mediatore, il quale si sarebbe impegnato ad attivarsi presso il commissario per l'emergenza Covid per assegnare a una serie di imprese cinesi l'appalto relativo alla fornitura di 800 milioni di mascherine.
Poiché la nuova formulazione del reato di traffico di influenze illecite, risultante dalla riforma del 2024, non si accontenta più che il denaro sia versato in vista di una generica "mediazione illecita", ma richiede che tale mediazione abbia a oggetto la commissione di un reato da parte di un pubblico ufficiale, gli imputati avrebbero dovuto essere assolti. La stessa pubblica accusa aveva, infatti, contestato al commissario, nel medesimo procedimento, il reato di abuso di ufficio, che per effetto della medesima riforma del 2024 non costituisce più reato.







