Il 22 gennaio prossimo entrerà in vigore la legge 1/2026, la cosiddetta legge Foti, meglio conosciuta come scudo erariale. L’approvazione definitiva del disegno di legge è stata accolta da contrastanti commenti da parte dei rispettivi schieramenti politici. La legge consolida e rende strutturale lo scudo erariale, strumento giuridico che fu introdotto temporaneamente durante il Covid e prorogato più volte per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) fino all’ultima proroga che scadeva il 31 dicembre scorso. In disparte della lunga delega al Governo contenuta nell’art. 3, si deve rilevare che il punto nodale della legge è sicuramente l’art. 1, cioè le modifiche apportate alla legge-madre del 1994: in buona sostanza, le rinnovate caratteristiche della responsabilità amministrativa alla luce del più volte ricordato “scudo erariale”.
Le novità per la sanità
La legge in questione ha una portata innovativa notevole per l’intera pubblica amministrazione ma per la Sanità comporta alcune particolarità applicative dovute ad aspetti specifici dell’ordinamento delle aziende ed enti del Ssn. Vediamo allora questi tratti distintivi che caratterizzeranno d’ora in avanti la responsabilità amministrativa dei vertici aziendali, dei dirigenti e, in generale, del personale. Tali peculiarità possono dividersi in quelle puramente formali e quelle che, sebbene teoricamente uguali, hanno tuttavia difficoltà applicative sul campo.










