Homeschooling, unschooling, istruzione parentale: negli ultimi giorni queste tre parole, finora confinate a forum specializzati, hanno invaso il dibattito pubblico. Se ne discute senza sapere bene cosa significhino, e quasi sempre mescolandole al caso della famiglia Trevillion-Birmingham, il caso di cronaca dei cosiddetti “bimbi del bosco” allontanati dal nucleo familiare dopo una segnalazione sanitaria.Il risultato è stato un cortocircuito: la questione educativa, che è chiaramente normata e tutt’altro che ambigua, è stata confusa con un provvedimento che riguarda invece tutt’altro, ossia la tutela dei minori rispetto alle condizioni di vita. Per capire cosa è successo (e cosa no), bisogna prima rimettere in ordine i pezzi.Istruzione parentale: la cornice italiana e costituzionaleIn Italia il termine corretto non è homeschooling ma istruzione parentale e non è né una zona grigia, né un gesto di ribellione verso lo Stato, bensì un diritto sancito dall’articolo 30 della Costituzione, che riconosce ai genitori la libertà di provvedere direttamente all’istruzione dei propri figli. Una famiglia può decidere di non iscrivere il minore a scuola e di occuparsi autonomamente del suo percorso educativo. Il punto è che questa libertà non è assoluta: è regolata. Ogni anno i genitori devono comunicarlo al dirigente scolastico del territorio, devono dimostrare di avere “mezzi e capacità” adeguate e il bambino deve sostenere un esame di idoneità per attestare che stia raggiungendo gli obiettivi previsti dal percorso scolastico nazionale. È un sistema che combina autonomia familiare e garanzie pubbliche e funziona in modo piuttosto lineare.Questo approccio è stato ribadito anche dalla Corte di cassazione, con una sentenza depositata il 4 agosto 2023 (04/08/2023, n. 23802), che oggi torna d'attualità. La Corte scrive in modo inequivocabile che la scelta dell’istruzione parentale è “pienamente legittima”, espressione del diritto-dovere dei genitori, e che eventuali interventi limitativi della responsabilità genitoriale sono ammessi solo quando esiste “un rischio di pregiudizio per il minore”, rischio che “non può derivare dalla sola scelta dell’istruzione parentale”. In sintesi: educare i figli fuori dalla scuola non può essere considerato un pericolo di per sé.Homeschooling è il termine che usiamo, ma che non c'è nella leggeQuando sui social si parla di homeschooling si intende genericamente “fare scuola a casa”. Ma in Italia, però, homeschooling non è un termine normativo: è un'etichetta culturale, presa dal mondo anglosassone, che copre qualsiasi forma di educazione domestica. La disciplina reale è l’istruzione parentale: è lì che si collocano obblighi, controlli e verifiche.Questa differenza semantica, che può sembrare marginale, è parte della confusione attuale: molte persone, e anche alcune figure politiche, utilizzano “homeschooling” per indicare qualsiasi forma non scolastica di istruzione, senza rendersi conto che la legge italiana ha un profilo molto preciso – e non particolarmente permissivo – per chi sceglie questa strada.Unschooling: l'approccio più radicale (e il più frainteso)Tra homeschooling e istruzione parentale spesso compare un terzo termine: unschooling. È una filosofia educativa nata negli Stati Uniti d'America, che si basa sull’apprendimento spontaneo e auto-diretto del bambino. Niente programmi scolastici, niente materie, niente valutazioni strutturate: solo curiosità, esplorazione quotidiana e tempo libero trasformato in conoscenza.È un approccio che può rientrare nell’istruzione parentale, ma solo entro i limiti della legge italiana. Un unschooling “puro”, cioè del tutto privo di obiettivi verificabili, non è compatibile con il sistema degli esami annuali: chi lo pratica in Italia deve comunque garantire che il minore possa dimostrare il raggiungimento degli obiettivi scolastici previsti per la sua età.Il caso della famiglia Trevillion-BirminghamA chiarire questo punto è l’avvocata Marisa Maraffino che abbiamo contattato per capire meglio questi aspetti. E le sue parole sono state nette: “Gli assistenti sociali non entrano nel giudizio sull’ammissibilità dell’istruzione dei figli. L’articolo 30 garantisce a tutti la libertà di istruzione. Il punto è che devono essere fatti gli esami annuali ed è il dirigente scolastico a verificare. Il problema della 'casa nel bosco' è diverso”.La segnalazione non nasce da questioni scolastiche, ma da un ricovero ospedaliero per intossicazione. L’ospedale ha rilevato una situazione familiare “particolare” e ha ipotizzato possibili rischi per i minori, attivando i servizi sociali. Da qui è partito un monitoraggio, non un giudizio sull’istruzione parentale. Maraffino aggiunge: “Il Tribunale per i Minorenni non interviene mai con provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale a cuor leggero. Prima c’è sempre un monitoraggio. E la sospensione non è definitiva: prevede un graduale riavvicinamento con condizioni di sicurezza minime, come l’acqua calda, un frigorifero, la salubrità dell’ambiente e le vaccinazioni obbligatorie”. Secondo l’avvocata, molto del dibattito di questi giorni nasce da una distorsione: “È stato montato un caso generando molta ignoranza attorno a questa storia. Nessuno si è preso la briga di studiarsi le norme e le sentenze”.A conferma del fatto che il tema scolastico non c’entra, lunedì 24 novembre è arrivata una nota ufficiale del ministero dell’Istruzione e del Merito. Il dicastero precisa che, per quanto riguarda l’obbligo scolastico “risulta regolarmente espletato attraverso l’educazione domiciliare legittimata dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, tramite l'appoggio a una scuola autorizzata”. La verifica è arrivata dal dirigente scolastico dell’istituto di riferimento. Dunque: nessuna violazione dell’obbligo scolastico.Il rumore politico e le tutele istituzionaliIntanto la vicenda è diventata terreno di scontro politico. Il Consiglio superiore della magistratura ha aperto una pratica a tutela dei magistrati del Tribunale dei Minorenni dell’Aquila, oggetto di un’ondata di minacce e insulti sui social dopo il provvedimento di allontanamento. Le critiche, arrivate anche da esponenti del governo, hanno contribuito a trasformare un procedimento complesso in un caso nazionale.La relazione dei servizi sociali parla di “grave rischio di emarginazione sociale”, di “disagio abitativo” e di un casolare privo di servizi igienici e utenze. Elementi che nulla hanno a che vedere con la scelta educativa della famiglia, ma che rientrano pienamente nella valutazione di tutela dei minori.L’educazione parentale è una scelta legittima, tutelata e regolamentata. Homeschooling è un termine generico, utile a orientarsi ma non sufficiente a spiegare la normativa italiana. L’unschooling è una filosofia educativa, non un quadro giuridico. E il caso dei “bimbi del bosco” riguarda le condizioni di vita e la sicurezza dei minori, non la scuola.In mezzo a un dibattito iper-politicizzato, vale forse la pena ricordare che le norme esistono, le sentenze pure e che la chiarezza è spesso la prima forma di tutela, anche e soprattutto quando si parla di bambini.