Con la sentenza n. 945 depositata in questi giorni, la Corte di Cassazione mette la parola fine al processo Grimilde e all’egemonia mafiosa della cosca Grande Aracri trapiantata nel paese di Brescello sulle rive del Po. La Corte Suprema presieduta da Rosa Pezzullo ha dichiarato inammissibile il ricorso dei legali di Francesco Grande Aracri, condannato in primo grado a 19 anni e 6 mesi, con pena inasprita a 24 anni dalla Corte d’Appello di Bologna nel 2024. È il più anziano tra i tanti fratelli e sorelle, residente nel comune di Peppone e don Camillo già dal lontano 1988. Ma Francesco non era semplicemente un membro della cosca: “Era il vertice massimo”, sostenne la pm Beatrice Ronchi della Dda di Bologna durante il processo. Guidava la cosca al nord: era l’altra faccia autorevole della famiglia, mentre il boss Nicolino giù a Cutro controllava, prima di finire all’ergastolo, le attività di una delle più potenti organizzazioni di ‘ndrangheta infiltrate nei mercati economici, capace di tessere relazioni per la gestione di affari criminali in mezza Europa.
Nel censurare i motivi del ricorso presentato dagli avvocati difensori, la Corte ha richiamato nella sentenza la differenza esistente tra la semplice associazione a delinquere e quella di stampo mafioso, con la seconda che ribalta il rapporto tra “i mezzi e i fini” delle azioni illecite. Per i comuni criminali la realizzazione dei delitti è lo scopo della associazione; per i mafiosi invece l’attività delinquenziale è solo un insieme di azioni che consentono di perseguire “un obiettivo diverso e più ampio” che si configura nel “controllo stabile di un segmento della vita sociale” attraverso il quale garantirsi poi “l’arricchimento parassitario”. All’associazione mafiosa si aderisce quindi non necessariamente per commettere azioni illecite ma anche solo “per partecipare alla suddivisione dei profitti o per realizzare una duratura supremazia territoriale su ogni genere di attività”. L’organizzazione mafiosa raggiunge i propri obiettivi, che astrattamente possono essere anche leciti, come ottenere appalti o condizionare i mercati di un territorio, “avvalendosi della forza d’intimidazione del vincolo associativo” e dei conseguenti “assoggettamento e omertà” che ne derivano.






