La scelta del Governo di far scarcerare e rimpatriare il generale libico Almasri ha portato (oltre all’apertura di un procedimento nei confronti dell’Italia davanti alla Corte penale internazionale) all’incriminazione del ministro della Giustizia Nordio per omissione di atti d’ufficio, e per favoreggiamento e peculato insieme al ministro dell’Interno Piantedosi e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, con conseguente richiesta di autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri alla Camera dei deputati.
La richiesta non ha compreso il capo di Gabinetto del ministro della Giustizia, Giusi Bartolozzi, pure nominata numerose volte dal Tribunale per il ruolo cruciale che avrebbe avuto nella vicenda. Successivamente, il procuratore della Repubblica ha iscritto invece Bartolozzi nel registro degli indagati per un altro reato: dichiarazioni mendaci al pubblico ministero. La Camera si deve pronunciare sull’autorizzazione a procedere per i ministri, ma nel frattempo l’attenzione si è inevitabilmente concentrata sull’anomalo trattamento giurisdizionale riservato al Capo di gabinetto Bartolozzi.
L’articolo 96 della Costituzione attribuisce alla giurisdizione ordinaria la trattazione dei reati commessi dal presidente del Consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione a procedere del Parlamento. Che può essere negata se «l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico». Inoltre la richiesta di autorizzazione è estensibile ad «altre persone», ma solo per concorso nel reato ministeriale.








