Con il decreto Caivano, in vigore dal 2023, prima di sanzionare chi non manda il figlio a scuola servono due ammonimento: uno dell’amministrazione scolastica e uno del sindaco. In assenza di entrambi o anche di uno solo dei due la condotta non ha rilevanza penale e, pertanto, va assolto, in assenza di continuità normativa tra vecchia e nuova fattispecie penale, il genitore colpevole di non avere vigilato sulle ripetute assenze anche nella fase antecedente la riforma.

L’annullamento

Lo afferma ora la Cassazione con la sentenza 30777 della Terza sezione penale depositata il 15 settembre. La pronuncia ha annullato, accogliendo il ricorso della difesa, la condanna emessa dal giudice di pace nei confronti di una coppia per fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore del decreto legge 123 del 2023.

L’abrogazione

La Corte sottolinea come «nessun dubbio può porsi sull’effetto abrogativo, riconducibile all’intervento legislativo del 2023, per ciò che riguarda le condotte consistite nel non avere impedito l’ingiustificata assenza, per un periodo tale da costituire elusione dell’obbligo scolastico, del minore dalla scuola in cui era stato iscritto (ovvero nel non avere altrimenti provveduto alla sua istruzione elementare)».