La Corte di cassazione (sentenza n. 30777/2025) ha chiarito le circostanze in virtù delle quali i genitori del minore possano essere condannati per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione. Ebbene, in primo luogo occorre che il responsabile dell’istruzione del figlio rimasto ingiustificatamente assente per più di 15 giorni in un trimestre, abbia ricevuto una “comunicazione” del dirigente scolastico e che nei sette giorni successivi il minore non abbia ripreso a frequentare la scuola. È a quel punto necessario, in secondo luogo, che il dirigente scolastico avverta sempre entro sette giorni il sindaco e che anche dopo l’ammonizione di quest’ultimo il minore abbia continuato a restare assente senza adeguata giustificazione.

La decisione

A ben vedere, la nuova normativa incriminatrice contiene un elemento di novità, di centrale rilievo, che risulta del tutto assente nella disposizione contravvenzionale abrogata. Si allude al fatto che la rilevanza penale della condotta presuppone in ogni caso che il responsabile dell’istruzione del minore sia stato previamente ammonito dal sindaco. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. E solo nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza, il dirigente avvisa l’amministrazione comunale che a sua volta procede all’ammonizione del responsabile invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale.