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Per la Corte di Giustizia i Paesi sicuri devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo

La Corte di Giustizia Ue, esprimendosi sul protocollo Italia-Albania e sulla definizione di Paesi sicuri, ha stabilito che un Paese Ue "può designare Paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo". Secondo i giudici, infatti, il cittadino di un Paese terzo può vedere respinta la sua domanda di protezione internazionale in esito a una procedura accelerata di frontiera qualora il suo Paese di origine sia stato designato come "sicuro" ad opera di uno Stato membro.

Ma, a questo punto, la Corte ha precisato che la designazione può avvenire mediante atto legislativo a patto che il controllo giurisdizionale avvenga sul rispetto dei criteri sostanziali stabiliti dal diritto dell'Unione. Inoltre, ha aggiunto la Corte, le fonti di informazione su cui si fonda tale designazione devono essere accessibili al richiedente e al giudice nazionale. "Il giudice del rinvio sostiene che, contrariamente al regime normativo precedente, l'atto legislativo dell'ottobre 2024 - per il quale vengono designati i Paesi di origine sicuri dall'Italia - non precisa le fonti di informazione sulle quali il legislatore italiano si è basato per valutare la sicurezza del Paese", si legge nel documento.