Fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento destinato a sostituire la direttiva attualmente applicabile, uno Stato membro dell’Unione europea non può designare come Paese di origine ''sicuro'' un Paese terzo che non soddisfi, per alcune categorie di persone, le condizioni sostanziali di questa designazione. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue, nella sentenza che riguarda il caso di due cittadini del Bangladesh che erano stati portati dalle autorità italiane in un Cpt in Albania. Nel Cpt in Albania, i due cittadini del Bangladesh, soccorsi in mare, avevano presentato una domanda di protezione internazionale, la quale - esaminata secondo la procedura accelerata di frontiera - è stata respinta in quanto infondata, con la motivazione che il Bangladesh è considerato ''sicuro''. I due hanno fatto ricorso al Tribunale ordinario di Roma, che si è rivolto alla Corte di Giustizia per chiarire l'applicazione del concetto di Paese di origine sicuro e gli obblighi degli Stati membri in materia di controllo giurisdizionale effettivo. Il giudice sostiene che, contrariamente al regime precedente, l'atto legislativo dell'ottobre 2024 non precisa le fonti di informazione sulle quali il legislatore italiano si è basato per valutare la sicurezza del Paese. Pertanto, sia il richiedente sia l'autorità giudiziaria si troverebbero privati della possibilità, rispettivamente, di contestare e controllare la legittimità di questa presunzione di sicurezza, esaminando in particolare la provenienza, l'autorità, l'affidabilità, la pertinenza, l'attualità e l'esaustività delle fonti. La Corte risponde che il diritto dell'Unione non osta a che uno Stato membro proceda alla designazione di un Paese terzo quale Paese di origine sicuro mediante un atto legislativo, purché la designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo.