La designazione di un paese terzo come «paese di origine sicuro» deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciandosi sul ricorso contro la procedura di frontiera nei Cpr in Albania. Il cittadino di un paese terzo - afferma la Corte - può vedere respinta la sua domanda di protezione internazionale in esito a una procedura accelerata di frontiera qualora il suo paese di origine sia stato designato come «sicuro» a opera di uno Stato membro.

La Corte precisa che tale designazione può essere effettuata mediante un atto legislativo, a condizione che quest'ultimo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo vertente sul rispetto dei criteri sostanziali stabilite dal diritto dell'Unione. Le fonti di informazione su cui si fonda tale designazione devono essere accessibili al richiedente e al giudice nazionale. Per i giudici di Lussemburgo uno Stato membro non può, tuttavia, includere un paese nell'elenco dei paesi di origine sicuri qualora esso non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione.

Conformemente alla direttiva 2013/32/Ue, gli Stati membri possono accelerare l'esame delle domande di protezione internazionale ed espletarlo presso la frontiera qualora tali domande provengano da cittadini di Paesi terzi che si ritiene offrano una protezione sufficiente. In Italia, la designazione di paesi terzi come «paesi di origine sicuri» viene effettuata, dall'ottobre 2024, mediante un atto legislativo. In virtù di questo atto, il Bangladesh è considerato in Italia come un «Paese di origine sicuro».