La designazione di un Paese terzo come "Paese di origine sicuro" deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione europea in una sentenza sul protocollo Italia-Albania. Secondo la Corte, il cittadino di un paese terzo può vedere respinta la sua domanda di protezione internazionale in esito a una procedura accelerata di frontiera qualora il suo paese di origine sia stato designato come "sicuro" ad opera di uno Stato membro. La Corte precisa che tale designazione può essere effettuata mediante un atto legislativo, a condizione che quest'ultimo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo vertente sul rispetto dei criteri sostanziali stabilite dal diritto dell'Unione. Inoltre, le fonti di informazione su cui si fonda tale designazione devono essere accessibili al richiedente e al giudice nazionale. Uno Stato membro non può, tuttavia, includere un Paese nell'elenco dei Paesi di origine sicuri qualora esso non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione.