La designazione di un Paese terzo come "Paese di origine sicuro" deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Questo è quanto stabilisce la Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciandosi sul ricorso contro la procedura di frontiera nei Cpr in Albania. Il cittadino di un Paese terzo - ha affermato la Corte - può vedere respinta la sua domanda di protezione internazionale in esito a una procedura accelerata di frontiera qualora il suo paese di origine sia stato designato come "sicuro" a opera di uno Stato membro.
La Corte ha precisato che tale designazione può essere effettuata mediante un atto legislativo, a condizione che quest'ultimo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo vertente sul rispetto dei criteri sostanziali stabilite dal diritto dell'Unione. In soldoni, i magistrati devono poi valutare la lista: dalla Corte, un assist alle toghe italiane. Le fonti di informazione su cui si fonda tale designazione devono essere accessibili al richiedente e al giudice nazionale. Per i giudici di Lussemburgo uno Stato membro non può, tuttavia, includere un Paese nell'elenco dei paesi di origine sicuri qualora esso non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione.










