Ovvero quei Paesi che la magistratura italiana ha deciso di considerare «non sicuri» per i migranti trattenuti nei vari Cpr italiani, come quello in Albania, disponendone così la liberazione. Da oggi però, in base alle nuove norme, spetterà al singolo richiedente dimostrare che la disposizione non dovrebbe applicarsi nel suo caso, a causa di un fondato timore di persecuzione o del rischio di subire gravi danni in caso di rimpatrio. Ugualmente, dall’entrata in vigore del nuovo patto per la migrazione, gli Stati membri potranno applicare il concetto di «Paese terzo sicuro» anche ad un richiedente asilo che non sia cittadino di quel determinato Paese, e quindi dichiarare la sua domanda di protezione a livello Ue inammissibile. Per far sì che ciò avvenga, una delle tre seguenti condizioni deve essere soddisfatta: l’esistenza di un legame tra il richiedente e un Paese terzo, come la presenza di familiari, una precedente permanenza nel Paese o legami linguistici, culturali o simili; il fatto che il richiedente sia anche soltanto transitato da un Paese terzo, prima di arrivare nell’Ue, nel quale avrebbe potuto richiedere una protezione effettiva; l’esistenza di un accordo o intesa con un Paese terzo, a livello bilaterale, multilaterale o dell’Ue, per l'ammissione dei richiedenti asilo, ad eccezione dei minori non accompagnati.