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11 FEBBRAIO 2026
Ultimo aggiornamento: 12:56
Per l’ennesima volta: le modifiche ai regolamenti Ue approvate ieri, martedì 10 febbraio, dal Parlamento europeo non sanano le questioni ancora aperte, anche di fronte alla Corte di Giustizia europea, sull’accordo tra Italia e Albania. Non il testo della Commissione Ue con l’elenco dei Paesi d’origine sicuri, che include Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia – fortemente criticato dalle organizzazioni umanitarie –, rispetto al quale il controllo giurisdizionale è sempre previsto esattamente come per le liste dei governi dei singoli Stati membri. E tantomeno il testo sul concetto di Paese terzo sicuro, che potrà essere applicato per dichiarare inammissibile una domanda d’asilo. Come il Fatto ha scritto ai tempi del passaggio in Commissione Libertà civili, Giustizia e Affari interni (LIBE), l’inammissibilità potrà essere dichiarata – è spiegato chiaramente nel comunicato stampa del Parlamento seguito al voto, “se esiste un legame tra il richiedente e un paese terzo, come la presenza di familiari, una precedente permanenza nel paese o legami linguistici, culturali o simili”, in base al fatto “che il richiedente sia transitato da un paese terzo prima di arrivare nell’Ue dove avrebbe potuto richiedere una protezione effettiva”, o sulla base “di un accordo o intesa con un paese terzo, a livello bilaterale, multilaterale o dell’Ue, per l’ammissione dei richiedenti asilo, ad eccezione dei minori non accompagnati”.








