Stando a quanto riportato dai mezzi di informazione, il “caso Bova” si può riassumere in questi termini: una persona invia ad un’altra persona dei messaggi nell’ambito di un rapporto personale. Questa persona —volontariamente o per colpa— avrebbe reso disponibili questi messaggi a un proprio conoscente e, in un modo o nell’altro, al gestore di un canale Youtube dedicato a “cronaca, spettacolo e attualità”. Prima che l’audio in questione venisse diffuso, Bova avrebbe ricevuto l’offerta di non far circolare i file in cambio di qualche utilità —verosimilmente, denaro. L’offerta non è stata accettata e il file audio è stato diffuso in un video del canale Youtube di cui sopra.

Fin qui i fatti, commentati in termini di “violazione della privacy” anche dal Garante dei dati personali anche se le cose non stanno esattamente così. Vediamo perché.

Divulgare messaggi ricevuti non è automaticamente reato

È pacifico che lo scambio di messaggi via Whatsapp sia giuridicamente qualificabile come “corrispondenza” e come tale la sua violazione compiuta da soggetti diversi dal destinatario è punita da diversi articoli del codice penale.

Per esempio, commette il reato di violazione di corrispondenza (punito dall’articolo 616 del Codice) chiunque “prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta”. Mentre l’articolo 618 sanziona chi rivela il contenuto di una corrispondenza riservata e segreta a lui non diretta. Come è evidente, il tratto comune di questi reati è che chi li commette deve essere un soggetto diverso da mittente e destinatario.