Il contesto normativo vigente muove da un principio generale: l’incompatibilità tra attività forense e pubblico impiego. Menzione a parte, ancorché pubblici dipendenti, è fatta per i docenti scolastici per i quali l’esercizio della professione di avvocato è consentita purché non in conflitto d’interessi, anche solo potenziale, ossia contro lo stesso ministero o la propria scuola, pena una sanzione per illecito disciplinare. Ebbene con una sentenza che da una netta sterzata sul piano nomofilattico, la Corte di Cassazione (ord.12204/2025) ha chiarito che se per un verso resta imprescindibile l’autorizzazione del preside per svolgere l’attività forense, è altrettanto vero che qualora quest’ultima non contenga il divieto esplicito e chiaro di difendere i colleghi contro il ministero, il divieto in parola non è sanzionabile: in altre parole il docente ha esercitato l’attività forense, legittimamente, contro il proprio stesso datore di lavoro.

I paletti

L’autorizzazione rilasciata ad un docente per l’esercizio dell’attività forense ha in sé il limite implicito del divieto di esercizio in conflitto potenziale o concreto di interessi, nel senso che è in ogni caso non consentita il patrocinio, anche sul piano consulenziale, di vertenze promosse o da promuoversi contro l’amministrazione di appartenenza; e la violazione di tale divieto costituisce inadempimento e possibile illecito disciplinare.