Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n.22420/2025) ove la scuola verifichi di aver nominato come insegnante di sostegno, con contratto a tempo determinato, un soggetto privo degli specifici titoli di specializzazione è tenuta a risolvere il contratto di lavoro, fatti salvi, in ogni caso, i diritti economici nel frattempo eventualmente maturati dal docente. In materia di pubblico impiego privatizzato, infatti, il datore di lavoro è sempre tenuto a rispettare i principi che la legge detta nella scelta di un proprio dipendente.

I fatti

Nella vicenda, la Suprema Corte ha evidenziato che il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalità e alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni disabili deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal ministero.

I requisiti richiesti

I programmi del corso sono approvati con decreto del ministro, sentito il Cspi e prevedono quale requisito per acquisire il titolo di specializzazione, un apposito titolo da conseguire all’esito di un corso biennale che la docente coinvolta nella vicenda, come accertato dalla Corte di Appello, non aveva dimostrato di possedere. Nessuno dei corsi frequentati era in realtà un corso teorico-pratico di durata biennale, né poteva essere operato il cumulo del monte ore dei differenti corsi ai per l’integrazione del requisito.