Secondo il Tar Lazio (sent.8534/2025) la scuola non può selezionare come psicologo scolastico il professionista che ha il figlio iscritto alla stessa scuola.

I fatti

Nella vicenda la questione riguardava l’esclusione del professionista dalla procedura per il reperimento dello psicologo scolastico da parte di un istituto. A giudizio del Tribunale amministrativo capitolino, in tale scenario, la “concentrazione” nella medesima persona sia della naturale funzione genitoriale sia di quella terapeutica a seguito del reclutamento, avrebbe potuto generare una perdita di autonomia e indipendenza della seconda funzione e comunque un servizio non genuino e non efficace.

Nel caso specifico gli alunni che avevano rapporti con i figli della ricorrente avrebbero potuto decidere di usufruire o di non usufruire del servizio psicologico proprio in ragione del tipo di relazione che avevano con essi. Per altro verso, in tali circostanze, si è comunque in presenza di un conflitto di interessi strutturale perché si dovrebbe ricorrere ad altro professionista nel caso di richieste del servizio provenienti dagli stessi figli dello psicologo; senza considerare anche che quest’ultimo potrebbe venire a conoscenza della circostanza.