L'affidamento super esclusivo del minore a un solo genitore va scelto solo in casi eccezionali. Per affermare questa misura, creata dalla giurisprudenzae non ancorata a una norma, serve una rigorosa indagine sull'interesse del minore a essere seguito da entrambi i genitori. La decisione di tagliare fuori uno dei due, anche dalle scelte di maggiore interesse del figlio - come avviene con l'affido super esclusivo - può essere presa dunque, solo se il genitore non affidatario ha condotte così gravi, che vanno dimostrate in modo rigoroso, da pregiudicare il suo sviluppo.

La Cassazione, nell'accogliere il ricorso di un padre, di fatto escluso dalla vita della figlia avuta dall'ex compagna, nega che per l'affido super esclusivo siano sufficienti la conflittualità tra gli ex, il rifiuto della figlia a incontrarlo o la lontananza geografica. La Suprema corte pronuncia così un principio di diritto che relega all'eccezione, la possibilità per i giudici di applicare un “istituto” che riduce drasticamente il diritto alla bigenitorialità.

Il padre visto come “donatore”

A subire la scelta era stato un facoltoso padre che viveva negli Usa, dove era rimasto da solo, una volta finita la relazione con l'ex compagna, tornata in Italia con la minore. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano condiviso la decisione dell'affidamento super esclusivo in favore della madre. Per l'uomo c'era stato, in secondo grado, il taglio dell'assegno di mantenimento che era passato da 6500 euro mensili, stabiliti in prima battuta, a 4.300 euro. Per il resto entrambi i giudici di merito avevano concordato che l'interesse della bambina fosse di lasciare alla madre tutte le scelte che la riguardavano.