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Una sentenza della Corte costituzionale ha confermato che resta valido il divieto per un medico o una persona terza di somministrare un farmaco a un paziente per farlo morire, anche se lo ha chiesto il paziente e non può farlo da solo a causa di una malattia grave, irreversibile e totalmente invalidante (la cosiddetta “eutanasia”). La Corte ha infatti dichiarato inammissibile una questione di legittimità posta dal tribunale di Firenze riguardo al caso di una donna toscana di 55 anni, identificata con il nome di fantasia “Libera”, che è affetta da una forma avanzata di sclerosi multipla ed è completamente paralizzata dal collo in giù.

Libera ha tutti e quattro i requisiti con cui in Italia potrebbe accedere al suicidio assistito, quelli contenuti nella sentenza della Corte costituzionale del 2019, ma non può somministrarsi un farmaco in maniera autonoma. Ha bisogno dell’aiuto di un medico che però ora rischierebbe da sei a quindici anni di carcere per averle somministrato un farmaco letale: allo stato attuale sarebbe a tutti gli effetti un omicidio, e non avrebbe nessun valore legale il fatto che sia stata la donna a chiederlo.

Il tribunale di Firenze aveva quindi chiesto alla Corte costituzionale di stabilire se sia conforme ai principi della Costituzione vietare del tutto e in ogni caso l’omicidio del consenziente (articolo 579 del codice penale), e quindi l’eutanasia, o se invece possano esserci delle eccezioni. Come ha fatto notare l’associazione Luca Coscioni, che si occupa da anni di libertà di scelta sul cosiddetto “fine vita” e che ha seguito Libera, la sentenza della Corte non ha preso una decisione definitiva di merito sull’eutanasia: non ha ammesso la questione del tribunale di Firenze perché dice che prima è necessario verificare se esistano strumenti che permettano alla persona malata di somministrarsi da sola il farmaco.