La somministrazione del farmaco in caso di suicidio assistito non può essere effettuata da un’altra persona. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibile l’intervento attivo di una persona che non sia l’ammalato. La pronuncia risponde ad un ricorso di una donna toscana paralizzata dal collo in giù che, pur avendo i requisiti per accedere al suicidio assistito, non può autosomministrarsi il farmaco. Con la sentenza, depositata oggi, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale sollevate dal Tribunale di Firenze riguardo il reato di omicidio del consenziente.