Il quesito sul caso della 55enne toscana affetta da sclerosi multipla progressiva, completamente paralizzata e quindi impossibilitata ad accedere al suicidio assistito, è ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale, ma non nel merito. Con la sentenza emessa ieri, la Consulta chiede infatti verifiche sulla strumentazione idonea che consenta a una persona che non può autosomministrarsi il farmaco letale di poter usufruire del "fine vita". Il Tribunale di Firenze ha censurato l'articolo 579 del codice penale sul reato di omicidio del consenziente nella parte in cui non esclude la punibilità di chi attui materialmente la volontà del malato il quale, per impossibilità fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa procedere in autonomia al suicidio medicalmente assistito.

Secondo i giudici toscani viene a determinarsi un'irragionevole disparità di trattamento tra i pazienti che abbiano conservato l'uso degli arti e quelli completamente paralizzati come Libera (nome di fantasia della 55enne toscana). Per questo il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 579 del codice penale. Ma per la Consulta era necessario che i giudici di primo grado, prima di sollevare la questione di legittimità, oltre a chiamare in causa l'azienda sanitaria competente, coinvolgessero organismi specializzati operanti a livello centrale (come l'Istituto superiore di sanità) per verificare la reperibilità di strumenti che Libera fosse in grado di attivare.