Non può essere una terza persona ad aiutare a morire chi è paralizzato. Vannoverificate le possibilità di mezzi per l’autosomministrazione. La Consulta, con la sentenza 132, bolla come inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del Codice penale, proposte dal Tribunale di Firenze, che sollevava dubbi di contrasto con la Carta sulla norma per la parte in cui non esclude la punibilità nel caso di omicidio del consenziente. E dunque di un terzo che metta in atto la volontà suicidiaria, che si forma autonomamente e liberamente, di una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, su parere del comitato etico competente. Un “aiuto” esterno che interviene quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per assenza di una strumentazione idonea, non sia in grado di procedere in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dal malato in base a una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole.
L’autosomministrazione impossibile
Le questioni sono state dichiarate inammissibili perché «il giudice a quo non ha motivato in maniera né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità - si legge nella sentenza - di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti».











