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25 LUGLIO 2025
Ultimo aggiornamento: 16:27
Non ci può essere un intervento attivo di un’altra persona nella somministrazione del farmaco in caso di suicidio assistito. La Consulta, chiamata per l’ennesima volta a esprimersi sul fine vita, ha stabilito che sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale sollevate dal Tribunale di Firenze riguardo il reato di omicidio del consenziente. Il caso di “Libera”, 55enne affetta dal 2007 da sclerosi multipla a decorso progressivo primario, era arrivato lo scorso 17 giugno davanti ai giudici della Consulta e l’8 luglio c’era stata l’udienza. La donna, che ha ricevuto il via libera al suicidio assistito ma è paralizzata, avrebbe voluto che il farmaco fosse somministrato dal suo medico di fiducia. Perché lei non può proprio farlo da sola. Per questo era ricorsa al Tribunale di Firenze che aveva poi sollevato una questione di costituzionalità in relazione al reato di omicidio del consenziente, ovvero l’eutanasia, previsto dall’articolo 579 del codice penale.
La motivazione – Il verdetto stabilisce che il giudice a quo non ha motivato in maniera né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti”, ossia una pompa infusionale attivabile con comando vocale o tramite la bocca o gli occhi. La Consulta ha rilevato che “l’ordinanza di rimessione si è espressa sul punto con esclusivo richiamo all’interlocuzione intercorsa con l’azienda sanitaria locale” essendosi il giudice a quo fermato a una “presa d’atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario regionale”, mentre avrebbe dovuto coinvolgere “organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l’Istituto superiore di sanità, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale”. La sentenza precisa che dove questi “dispositivi potessero essere reperiti in tempi ragionevolmente correlati allo stato di sofferenza della paziente” la donna “avrebbe diritto ad avvalersene”.








