I piani attuativi non sono sempre obbligatori. I Comuni possono approvare progetti, come i famigerati grattacieli delle inchieste di questi mesi a Milano, senza utilizzare questi strumenti di pianificazione urbanistica, ma semplicemente facendo ricorso a permessi ordinari, se ci sono alcune condizioni.

Il Tar Lombardia, con la sentenza 2747/2025, irrompe sulla cronaca di questi giorni, smentendo uno dei principi dai quali si è mossa la Procura di Milano, peraltro analizzando proprio il caso di uno dei cantieri al centro delle indagini (Urban jungle di via Razza, 5). E anche se la giustizia amministrativa non ha un’influenza diretta su quella penale, la decisione dà la misura di quanto questa materia sia oggi complessa e soggetta a interpretazioni.

Tecnicamente, si parla dell’applicabilità o meno, in caso di edificazione di fabbricati con altezza superiore a 25 metri, dell’obbligo del piano attuativo, previsto dalla legge urbanistica del 1942: si tratta di uno strumento la cui definizione può richiedere anche anni. Il Comune di Milano, in tutti i suoi ultimi progetti, ha preso la strada della semplificazione, attraverso l’utilizzo, contestato dalla Procura nel primo filone di inchieste, della semplice Scia alternativa al permesso di costruire.