Il piano attuativo per le costruzioni più alte di 25 metri è un «principio fondamentale in materia di governo del territorio» a «garanzia dell’ordinato sviluppo urbano» e non può essere abrogato dalla «legislazione regionale». Perché serve a garantire la «dotazione di standard», come servizi e spazi pubblici, «adeguati» ai bisogni dei cittadini.
C’è una nuova sentenza del Tar Lombardia che entra nel dibattito sull’urbanistica milanese nato dalle inchieste della Procura su cantieri e progetti classificati come «ristrutturazione edilizia» invece che «nuova costruzione» dopo la demolizione di immobili precedenti differenti e autorizzati con le procedure semplificate della Scia alternativa ai permessi di costruire.
Il cantiere in questione è quello di Piazza Trento-via Crema, in zona Porta Romana-Corso Lodi, per trasformare in un edificio di 7 piani a funzione uffici e commerciale la demolizione di alcuni immobili precedenti costruiti in diverse epoche.






