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Il tribunale di Palermo spiega perché ha assolto Salvini dalle accuse di rifiuto d'atti d'ufficio e sequestro di persona: la nave poteva andare in Spagna o Malta
L’Italia non era obbligata a concedere il Pos (porto sicuro, ndr) né ad accogliere la nave Open Arms né di coordinare nessuno dei tre eventi Safe and rescue dell’1, 2 e 9 agosto 2019» avvenuti in zone Sar non italiane, visto che la nave dell’Ong spagnola, che «navigava in acque internazionali, a oltre 50 miglia dalle coste italiane» sarebbe potuta tranquillamente andare in Spagna o Malta. È questa in sintesi la posizione del tribunale di Palermo che ha assolto l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini di non aver subito fatto sbarcare i 147 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia.
Se dunque è giusta la decisione della nave di soccorrere i migranti, salvando «donne, uomini e bambini che si trovavano in alto mare, a bordo di imbarcazioni precarie e in imminente pericolo di vita» e così «adempiendo agli obblighi» e «operando all’interno del perimetro normativo delle convenzioni internazionali», secondo il collegio siciliano presieduto da Roberto Murgia, in 272 pagine ha spiegato perché ha assolto l’ex ministro Matteo Salvini dall’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio «perché il fatto non sussiste», depositando le motivazioni della sentenza emessa il 20 dicembre dell’anno scorso.













