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12 GIUGNO 2025

Ultimo aggiornamento: 18:22

“Non è stata dimostrata l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile“. Quindi, secondo il Tar del Lazio, la richiesta di Bpm di sospendere la delibera con cui a fine maggio Consob ha allungato di un mese l’offerta di Unicredit sul Banco, non ha motivo di essere accolta.

Non solo. I giudici amministrativi, nel respingere l’istanza, hanno rilevato che “l’assoggettamento alla cosiddetta passivity rule (cioè la norma che vincola al via libera dei soci la libertà di movimenti difensivi di una società sotto offerta, ndr) non determina di per sé un congelamento totale dell’operatività della società target”. Quanto alle critiche della maggioranza, capitanata da Marco Osnato (Fdi) che temeva in sostanza che il provvedimento Consob screditasse il governo, al contrario il Tar ha ritenuto che nel bilanciamento degli interessi contrapposti “appare prevalente quello generale degli investitori“, riconducibile qualcosa che è molto caro all’esecutivo: “la tutela del risparmio” di cui all’articolo 47 della Costituzione, “a disporre di quadro informativo il più possibile chiaro, completo e non fuorviante, a fronte di elementi sopravvenuti alla presentazione dell’OPS quali le iniziative intraprese da UniCredit avverso le prescrizioni imposte col cosiddetto Decreto Golden Power“.