dal nostro inviato
GORIZIA Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Bpm contro la sospensiva dell’Ops di Unicredit decisa il 21 maggio perchè Unicredit si è ritrovata le prescrizioni sul Golden Power che non poteva prevedere inizialmente, seppure al momento del lancio dell’operazione, il possibile arrivo dei paletti costituiva una delle condizioni sospensive. Il calendario quindi lascia il congelamento dell’Ops fino al 21 giugno e si concluderà il 23 luglio. Ma ai fini dell’esito finale, il Tar lascia le bocce ferme perchè Andrea Orcel è stato chiaro: se non cambia il Golden Power si ritira. Peraltro è la quinta volta che il banchiere utilizza lo stop and go.
«Non è stata dimostrata l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile - si legge nell’ordinanza dei giudici amministrativi -, atteso che l’assoggettamento alla cd passivity rule non determina di per sé un congelamento totale dell’operatività della Società target (condividendosi al riguardo le argomentazioni offerte da Consob e Unicredit nelle proprie memorie difensive) e sono quindi insussistenti i presupposti richiesti dalla normativa per l'accoglimento della domanda cautelare proposta», cioè l’annullamento della sospensiva. In più il Tar ha ritenuto che nel bilanciamento degli interessi contrapposti «appare prevalente quello generale degli investitori», cioè del mercato riconducibile «alla tutela del risparmio a disporre di un quadro informativo il più possibile chiaro, completo e non fuorviante, a fronte di elementi sopravvenuti alla presentazione dell'Ops quali le iniziative intraprese da UniCredit avverso le prescrizioni imposte col cd Decreto Golden Power». Tali elementi sono stati considerati «rilevanti» da Consob ai fini della sospensione dell'Ops, rappresentano «una dinamica procedurale ancora in evoluzione, e dunque fonte di incertezza informativa e indeterminatezza per gli oblati», cioè i soci Bpm, «secondo un apprezzamento di natura marcatamente tecnico-discrezionale che, ad un primo sommario esame non palesa i dedotti vizi di manifesta illegittimità, irragionevolezza o deficit istruttorio». Bpm è stato condannato a corrispondere a Consob e Unicredit le spese di giudizio, pari a 2.500 euro.









