Si compone di 18 articoli la bozza del disegno di legge, che consente l’attività venatoria, secondo la modifica della legge dell’11 febbraio 1992 n. 157, ovvero quella che ha regolato per la prima volta in Italia tale attività. Nel testo del provvedimento nel primo articolo si disciplina «la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma, nonché per il prelievo venatorio».
Le armi consentite
Successivamente, all’articolo 8 si regolamentano le armi consentite per la caccia, come: «il fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12; il fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato di caricatore omologato o catalogato; il fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6; dell’arco; del falco». È inoltre previsto che i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale.







