Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiStop alla condanna per occultamento della contabilità a carico dell’amministratore di fatto della società. Non basta, infatti, la qualifica di vero “dominus” dell’impresa in capo all’imputato a far scattare il reato tributario sul rilievo che, per il ruolo occulto svolto in azienda, «non poteva non sapere» della richiesta delle scritture: il reato di cui all’articolo 10 del decreto legislativo del 10/03/2000, n. 74, nella forma dell’occultamento, si consuma al momento dell’ispezione, cioè quando la Guardia di Finanza chiede di esaminare la contabilità e gli altri documenti che è necessario conservare.
È dunque escluso che possa scattare la condanna se l’amministratore di fatto non ha ricevuto alcuna richiesta di esibizione delle scritture. Così la Cassazione penale, sezione terza, nella sentenza n. 32985 del 07/09/2026.
Reato istantaneo e reato permanente
È accolto il ricorso dell’imputato, condannato in appello a due anni di reclusione per aver occultato la contabilità col fine di evadere l'Iva e le imposte sui redditi, mentre la coimputata risulta assolta per non aver commesso il fatto e il sostituto procuratore generale presso la Suprema corte concludeva per l’inammissibilità. La difesa contesta il ruolo di amministratore di fatto, ma trova ingresso la censura secondo cui l’imputato non risulta convocato dai finanzieri né ha ricevuto alcuna richiesta di esibizione delle scritture contabili: neppure risulta che l’interessato sia consapevole della verifica compiuta dalla Fiamme gialle in azienda.






