Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLa legge Foti «non introduce limiti» alla «responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti» ma si limita a specificare in positivo, e anche in negativo, la «colpa grave» che fa scattare il danno erariale. In ogni caso le questioni riguardanti l’applicazione di norme più favorevoli sul punto non possono essere poste alla Suprema corte che ha un sindacato limitato alla questione della giurisdizione e non sul merito della vicenda. E se la condotta del funzionario pubblico è stata già qualificata come colpa grave della magistratura contabile, non si pone alcuna questione di giurisdizione. Il funzionario, poi, può essere condannato in sede sia contabile sia civile per lo stesso fatto se le azioni hanno finalità diverse: l’azione contabile a tutela dell’interesse pubblico e quella civile a tutela dell’interesse privato dell’amministrazione. Così le Sezioni unite civili della Cassazione nell’ordinanza n. 24765 del 25/08/2026.

Interessi diversi e la doppia tutela della PA

Niente da fare per il dirigente pubblico che, fra l’altro, chiedeva l’applicazione della legge n. 1/2026, più favorevole perché prevede un tetto al danno risarcibile pari a due annualità della retribuzione, ritenendo la disposizione applicabile alla fattispecie per effetto della norma transitoria di cui all’art. 6, co. 1, della legge 1/2026 (secondo cui le disposizioni «si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore», avvenuta il 22/01/2026). Il presidente del consiglio di amministrazione della società in house del Comune è stato condannato perché non ha riscosso i tributi sui rifiuti dall’Asl, disponendo la sospensione degli avvisi di accertamento fino alla decadenza del diritto. L’ente locale ha promosso in parallelo contro il manager anche l’azione civile di risarcimento danni, per la quale le stesse Sezioni unite avevano già confermato la giurisdizione del giudice ordinario: il principio del “ne bis in idem” non risulta tuttavia violato perché la giurisdizione ordinaria e quella contabile tutelano interessi diversi, l’una di natura risarcitoria e l’altra sanzionatoria-erariale. Insomma: non giova al dirigente pubblico eccepire il difetto di giurisdizione contabile, mentre la Cassazione non può pronunciarsi sull’applicabilità al responsabile di una norma più favorevole sopravvenuta perché si tratta di un profilo di merito. E spetta solo alla Corte dei conti accertare se sussiste o no la colpa grave del funzionario.