di
Elisa Messina
Rilasciato perché incensurato e pentito. Il caso di Torino ha suscitato indignazione bipartisan. Cosa prevede la legge sulla violenza sessuale e la risposta dei centri antiviolenza
«L’indagato ha dimostrato resipiscenza». Ecco il motivo per cui un gip di Torino ha deciso di rilasciare un uomo di 43 anni denunciato di aver abusato sessualmente di una bambina di 13 anni; aggredita subito dopo aver molestato un’altra donna dentro al minimarket dove lavorava. E’ il caso di cui si parla da due giorni, che ha spinto il ministro della Giustizia a inviare gli ispettori a Torino e la stessa Procura a fare ricorso contro la decisione della scarcerazione.Resipiscenza significa – leggiamo sulla Treccani – ravvedersi, riconoscere la colpa commessa. Si legge negli atti anche che l’indagato «ha collaborato», ha dichiarato «di aver sbagliato», di essere «molto dispiaciuto» e che «nulla del genere accadrà più». Così, tenuto conto che l’indagato è anche incensurato, che l’arresto è stato un trauma e che l’esperienza detentiva è stata la prima e che non sussiste pericolo di fuga, il giudice ha deciso di rilasciarlo con l’obbligo di firma in attesa del processo.
Precisazione doverosa: rilasciato con obbligo di firma non significa prosciolto e tanti saluti, come si legge erroneamente nella cagnara social sollevata dal caso. Ma l’assurdità resta: davvero può bastare dire «mi dispiace» per guadagnare la libertà dopo aver commesso un grave abuso sessuale oltretutto ai danni di una persona minore di 14 anni? In verità la legge non lo consentirebbe: dal 2009 (decreto legge del 23 febbraio un decreto legge ha esteso ai reati di violenza sessuale (articolo 275 comma 3 del codice di Proceduta Penale) il regime cautelare di massimo rigore. Ovvero il carcere.La legge dice inoltre che il giudice può sì optare per misure meno severe, come il braccialetto elettronico o gli arresti domiciliari, ma solo se motivate da dati oggettivi e concreti. L’essere incensurato, le scuse, il dispiacere lo sono? Non sembra siano previste dalla legge. L’assenza di una residenza personale (probabilmente l’indagato abita in una casa locata da altri) è sufficiente a escludere gli arresti domiciliari?










