Il personale docente delle scuole dell'infanzia gestite dagli enti locali (c.d. scuole comunali) si muove su un binario contrattuale diverso da quello statale. I lavoratori assunti dai Comuni non possono infatti rivendicare l'anzianità di servizio pre-ruolo ai fini delle progressioni stipendiali automatiche. Questa separazione discende dall'obbligo di applicare solo il contratto collettivo del proprio comparto, ovvero quello delle Autonomie locali e non quello della scuola statale.
Tale principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24951 pubblicata il 3 settembre 2026.
La pronuncia della Corte di Cassazione e il ricorso del Comune
I giudici della Sezione Lavoro hanno accolto il ricorso presentato dal Comune di Bologna contro la decisione della Corte d'Appello felsinea, la quale aveva invece riconosciuto a una maestra d'infanzia il diritto al computo integrale dei servizi pre-ruolo ai fini della progressione economica.
La vicenda trae origine dal ricorso, per l’appunto, di un'insegnante assunta a tempo indeterminato nel 1997 dopo vent'anni di contratti a termine. La docente contestava il decreto di ricostruzione della carriera del 1999 che le riconosceva solo cinque anni di anzianità pre-ruolo a fronte di oltre sei anni e sei mesi di lavoro effettivo.






