Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiCrisi d’impresa, blindato il regime transitorio: se il ricorso per fallimento è precedente al 15 luglio 2022 resta infatti applicata la vecchia legge. Così la sentenza della Corte di Cassazione civile n. 22772 del 6 luglio 2026, la quale offre un chiarimento di portata sistemica sul regime transitorio tra la Legge Fallimentare e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), con implicazioni operative per professionisti, imprese e uffici giudiziari.

Il regime transitorio tra Legge Fallimentare e CCII

Al centro della pronuncia vi è l’interpretazione dell’art. 390, comma 1, CCII, nella parte in cui prevede che i “ricorsi per dichiarazione di fallimento” depositati prima dell’entrata in vigore del Codice “sono definiti” secondo la disciplina del R.D. 267/1942. Il caso trattato riguardava una fattispecie tipica della fase di passaggio: un ricorso per dichiarazione di fallimento depositato anteriormente al 15 luglio 2022, seguito – dopo tale data – da una domanda di concordato preventivo proposta dal debitore.

La questione di fondo era se questa domanda “tardiva” di concordato dovesse essere disciplinata dal nuovo Codice della crisi, ovvero se dovesse restare ancorata alla Legge Fallimentare in virtù del ricorso preesistente.