Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLa mancanza di concretezza del modello organizzativo 231 conduce all’inaccessibilità all’istituto del controllo giudiziario a favore di una società sospettata di essere pesantemente infiltrata dalla criminalità organizzata.

Con la sentenza n. 31505/2026, la Corte di Cassazione, I Sez. penale, è intervenuta sul tema dell’effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nel caso in esame la Corte d’appello di Bologna aveva respinto la richiesta di una società di essere ammessa al controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis D.Lgs. 159/2011. La Corte territoriale, oltre ad aver ritenuto persistenti i contatti fra la società e gli ambienti criminali del luogo, aveva considerato il Modello di organizzazione gestione e controllo inidoneo, in quanto non consentirebbe una “prognosi positiva di bonificabilità”, poiché lo stesso apparirebbe “in bianco, privo di dati e di obblighi precisi e puntuali, in particolare sui criteri di scelta dei partners commerciali, per evitare di intrattenere rapporti con società colpite da provvedimenti inibitori”. Si tratterebbe di carenze che inciderebbero anche sul controllo dell’operato dell’amministratore, sui criteri di nomina dell’Organismo di Vigilanza e sui loro poteri, oltre che sulla sua effettiva costituzione.