Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIn sede di verifica del passivo il giudice può accertare in via incidentale l’abusiva concessione del credito, anche sulla base di soli indizi e senza che la banca erogante sia parte del giudizio.

Lo ha stabilito la Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 24754 del 25 agosto 2026, che ha accolto il ricorso incidentale della curatela e cassato con rinvio il decreto del Tribunale di Vicenza.

Corretto il giudice di merito

La cessionaria di un credito di oltre 4,3 milioni, originato da finanziamenti erogati da una banca poi liquidata, ne chiedeva l’ammissione al passivo in collocazione pignoratizia. Il giudice delegato l’aveva respinta, rilevando l’insolvenza risalente al 2009 e l’abusiva concessione del credito. Il tribunale ammetteva poi il credito in chirografo, ma respingeva l’eccezione con cui il fallimento deduceva l’abusiva concessione, sul rilievo che la condotta illecita non poteva essere accertata neppure in via incidentale, riguardando un soggetto estraneo al giudizio.

La Corte ha ritenuto giuridicamente errata quella statuizione. L’accertamento incidentale dell’illiceità penale della condotta dei funzionari della banca non è incompatibile né con l’opposizione allo stato passivo né, più in generale, con la verificazione dei crediti.