Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIl cessionario di un credito commerciale non ha titolo, in caso di insolvenza del debitore, di azionare la procedura di recupero dell’Iva non riscossa: il subappaltatore che ha ricevuto, in pagamento dei lavori affidatigli dall’appaltatore principale, la cessione del credito (Iva inclusa) vantato da quest’ultimo nei confronti del committente rivelatosi poi insolvente ed assoggettato a procedura fallimentare chiusa senza attivo, non può recuperare l’imposta fatturata dall’appaltatore al committente, essendo estraneo all’operazione tra i due soggetti.
E’ quanto emerge dalla sentenza del Tribunale Ue del 22 aprile 2022, T-233/25, che ha dichiarato inapplicabile, nella fattispecie, la disposizione dell’art. 90 della direttiva Iva sulla riduzione dell’imponibile per mancato pagamento del corrispettivo, a prescindere dalle previsioni della normativa nazionale (nella specie quella romena).
La società Alfa aveva concluso con l’appaltatore Beta un contratto d’appalto per la progettazione e costruzione di un fabbricato, i cui lavori erano stati poi affidati dall’appaltatore al subappaltatore Gamma.
Successivamente la committente Alfa veniva dichiarata fallita, ed il credito vantato nei suoi confronti dall’appaltatore Beta era stato insinuato al passivo fallimentare. A sua volta, l’appaltatore non aveva pagato il proprio debito al subappaltatore Gamma. A seguito sentenza e accordo di mediazione, si conveniva che l’appaltatore pagasse parzialmente il corrispettivo dovuto al subappaltatore cedendogli una quota del credito verso il committente principale, donde le conseguenti modifiche alla massa fallimentare.







