Il rappresentante fiscale designato debitore dell’Iva sulle operazioni effettuate nel territorio dello Stato dal soggetto estero rappresentato risponde dell’imposta anche se non ha partecipato a dette operazioni e non ne era a conoscenza. Il principio vale nell’ambito della rappresentanza prevista dall’art. 204 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2026 (direttiva Iva), diversa essendo l’ipoContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate

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