Niente formalismi sul rimborso dell’Iva estera: la richiesta elettronica di restituzione dell’Iva sugli acquisti effettuati in Italia, presentata dal contribuente stabilito in un altro Stato membro alla propria autorità tributaria e da questa girata al Centro Operativo di Pescara (COP) dell’Agenzia delle entrate, non può essere considerata inesistente e quindi ignorata per il fatto che il file non risulta leggibile per un malfunzionamento tecnico. In tali circostanze, le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva) e della direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, lette alla luce dei principi di neutralità dell’imposta, di proporzionalità e di buona amministrazione ostano ad una normativa nazionale, come interpretata da una decisione giurisdizionale definitiva, in forza della quale il contribuente è privato sia del diritto al rimborso sia del diritto di accesso al giudice per contestare l’inerzia dell’amministrazione tributaria. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 12 marzo 2026, C-527/24.
Il caso riguardava una società francese che nel settembre 2016 aveva presentato alla propria autorità fiscale la richiesta di rimborso dell’Iva sugli acquisti effettuati in Italia nel 2015. Come da procedura di legge, l’autorità aveva trasmesso la richiesta per via elettronica al COP, competente all’esecuzione del rimborso, ma il file era risultato illeggibile per errori tecnici, per cui l’ufficio aveva ignorato la richiesta. La società presentava ricorso, ottenendo un giudizio favorevole in primo grado, in conseguenza del quale l’ufficio liquidava il rimborso. La sentenza però veniva ribaltata nei gradi successivi, per cui l’ufficio provvedeva a iscrivere a ruolo la somma già rimborsata. Nell’ambito del ricorso presentato dalla società avvero la conseguente cartella di pagamento, il giudice nazionale, ritenendo che l’atto di recupero potesse violare il diritto al rimborso e il principio di neutralità dell’Iva, portava la questione davanti alla Corte di giustizia, che nella citata sentenza ha sostanzialmente confermato il contrasto dell’operato dell’ufficio con il diritto dell’Ue, pronunciandosi come anticipato in apertura.







