Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIl termine di decadenza di quarantotto mesi per chiedere il rimborso dell'Irap versata in eccedenza non decorre dal pagamento dell'acconto, ma dal versamento del saldo, ogni volta che l'acconto sia stato quantificato con il cosiddetto metodo storico. E se il saldo non viene versato perché l'acconto ha già coperto per intero l'imposta dovuta, il dies a quo si sposta al giorno in cui quel saldo avrebbe dovuto essere eseguito.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 24175 del 28 luglio 2026 che accoglie il ricorso di un gruppo bancario e cassa con rinvio la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.

La vicenda

La vicenda nasce da un'istanza di rimborso presentata nel giugno 2018 da una società di leasing e factoring bancario, poi incorporata nella capogruppo, per l'Irap 2013. La contribuente aveva versato l'acconto assumendo prudenzialmente una base imponibile più ampia di quella effettiva, senza dedurre le quote delle svalutazioni dei crediti iscritte in bilancio negli esercizi anteriori al 2005: i cosiddetti “noni pregressi”, deducibili per frazioni costanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. n), del dlgs 446/1997 e dell'art. 106 del Tuir. Sia la commissione provinciale sia il giudice d'appello avevano dichiarato tardiva la richiesta, fissando la decorrenza dei quarantotto mesi previsti dall'art. 38 del dpr 602/1973 nella data di versamento dell'unico acconto, il 10 dicembre 2013, sulla scorta di un precedente reso tra le stesse parti (Cass. n. 33616/2023).