L’attività di factoring paga l’Iva: concretizzandosi in prestazioni di servizi di recupero crediti, non può beneficiare dell’esenzione prevista per le operazioni finanziarie, a nulla rilevando che i crediti non siano trasferiti al factor, ma siano dati in pegno a garanzia del finanziamento. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 23 ottobre 2025, C-232/24, che riaccende i fari sul possibile disallineamento della prassi italiana (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 139 del 17 novembre 2004, secondo cui nell’ordinamento italiano il factoring ha natura finanziaria ed è pertanto esente dall’imposta).

L’input dei giudici finlandesi

Le prime due questioni sollevate dai giudici finlandesi miravano a chiarire se nell’esercizio di un’attività di factoring tramite cessione di crediti, nell’ambito della quale le operazioni di recupero crediti e il rischio di inadempimento dei debitori vengono trasferiti dal cliente alla società di factoring, la provvigione di finanziamento e le spese di apertura della pratica richieste al cliente debbano essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’imposta secondo le disposizioni degli artt. 2 e 9 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva).