Esenzione Iva a maglie larghe per le prestazioni rese dagli organismi associativi ai propri membri che esercitano attività esenti per motivi di interesse pubblico, necessarie all’esercizio di tali attività: il beneficio si applica anche ai servizi di carattere generale, che, in ragione di tale natura, non sono esclusivamente connessi alle attività in esame. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 22 gennaio 2026, C-379/24, vertente sull’interpretazione dell’art. 132, par. 1, lett. f), della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva).
Tale disposizione, collocata nell’ambito delle esenzioni dall’Iva a favore di talune attività di interesse pubblico (es. sanità, istruzione), prevede che gli Stati membri esentano «le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza.»






