La proposta veneta sul suicidio medicalmente assistito sembra muovere da una concezione della libertà e della persona che meritano di essere interrogate (teoreticamente) prima ancora di discutere del riparto delle competenze.

La volontà libera, responsabile e consapevole, che è propria del libero arbitrio, appartiene all’agire umano e presuppone un bene che la precede e ne rende possibile l’esercizio. Questo bene, che ne è condizione sostantiva, ne anche regola e principio. Si tratta di un dato di ordine naturale, il quale si pone e impone all’evidenza della ragione (dell’intelligenza razionale), sottraendosi all’ambito della opinabilità, compresa quella del Legislatore.

La vita umana, in questo senso, non è un bene dell’uomo tra gli altri dei quali egli dispone e può disporre legittimamente: essa costituisce e rappresenta la condizione oggettiva della persona che esiste ed è soggetto, in quanto in vita (il cadavere, per esempio, non è persona). Allo stesso modo la vita umana è condizione di ogni atto libero dell’uomo e per ciò solo essa è regola per lo stesso esercizio del libero arbitrio. Quando la volontà si dirige verso la soppressione di quel bene oggettivo, sembra, dunque, entrare in tensione con ciò che la rende possibile: essa nega il suo stesso presupposto e viola il criterio (umano e razionale) che dovrebbe informarla.