Prima vengono Luigi Mancuso e il potere della ‘ndrangheta sul mercato dei carburanti. Poi gli imprenditori, le società, i depositi, le autobotti, i DAS, i soldi in contanti e i documenti che sulla carta raccontavano un viaggio diverso da quello che, secondo i giudici, avveniva nella realtà. È da qui che bisogna partire per leggere le motivazioni della sentenza d’Appello del processo Petrolmafie, pronunciata dalla Seconda sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro il 10 marzo 2026.
Regge l’associazione mafiosa contestata nel principale capo di imputazione ma viene collocata dentro la ‘ndrangheta vibonese e nelle sue articolazioni territoriali, tra le quali quella di Limbadi “al cui vertice si pone Mancuso Luigi” (la cui posizione è stata stralciata e riunificata al troncone principale di Rinascita Scott dove è stato condannato a 30 anni di reclusione anche in appello). Nel quadro di Petrolmafie Antonio D’Amico viene indicato come imprenditore di riferimento nel settore della commercializzazione dei carburanti e degli appalti, mentre Giuseppe D’Amico viene collocato, dopo i precedenti rapporti con l’articolazione dei Piscopisani, all’interno di quella di Limbadi. Ed è proprio su questa ricostruzione che i giudici di secondo grado intervengono, correggendo una parte importante della sentenza del Tribunale ma senza far cadere l’associazione mafiosa contestata ai fratelli D’Amico.






