Pubblicato il: 31/08/2026 – 11:15
di Giorgio Curcio
CATANZARO L’assoluzione di Salvatore Solano (già presidente della Provincia di Vibo Valentia), era uno dei dati più rilevanti della sentenza d’appello del processo “Petrolmafie”, pronunciata lo scorso 10 marzo. Le motivazioni depositate dalla Corte d’Appello di Catanzaro spiegano ora le ragioni della decisione e ricostruiscono, in particolare, i rapporti tra Solano e Giuseppe D’Amico, affrontando sia il capitolo delle presunte pressioni per la raccolta dei voti sia quello dell’ipotizzato accordo legato agli interessi imprenditoriali nel settore del bitume.
Le presunte pressioni per i voti
Il capo A12 contestava a D’Amico di avere esercitato «pressioni illecite per agevolare l’elezione del cugino Solano» alla presidenza della Provincia di Vibo Valentia. Al centro della contestazione erano finite alcune conversazioni intercettate nell’autunno del 2018, durante la campagna elettorale per Palazzo Ex Enel. Il giudice di primo grado aveva attribuito alle parole di D’Amico un carattere perentorio e impositivo. Una lettura che la Corte d’Appello non condivide. Per i giudici, nelle espressioni utilizzate da D’Amico con i propri interlocutori «non si coglie alcun segno di intimidazione ovvero di imposizione». Una delle frasi contestate, pronunciata durante un colloquio con Francescantonio Tedesco, viene considerata dalla Corte una «espressione colorita», maturata all’interno di un dialogo ironico. Nessuna pressione viene ravvisata neppure nella conversazione con Antonio Mendella, descritta nelle motivazioni come caratterizzata da un «clima cordiale e soprattutto confidenziale». C’è poi un altro elemento sottolineato dai giudici: in quelle occasioni D’Amico non si sarebbe presentato agli interlocutori quale esponente di una consorteria criminale, ma semplicemente come cugino del candidato. La Corte critica così apertamente la valutazione compiuta in primo grado. Il Tribunale, si legge nelle motivazioni, non avrebbe spiegato adeguatamente perché il tono di D’Amico dovesse essere considerato «perentorio e impositivo», con una valutazione definita «del tutto apodittica e svincolata dal chiaro tenore delle conversazioni». Da qui la riforma della sentenza: Solano e Giuseppe D’Amico vengono assolti dal capo A12 perché il fatto non sussiste.







