Se lo statuto prevede espressamente l’applicazione del vecchio articolo 2399 c.c. non sarà possibile nominare nel collegio sindacale gli affini degli amministratori entro il terzo o quarto grado. Di contro il soggetto unito civilmente o convivente di fatto dell’amministratore non potrà mai essere nominato nel collegio sindacale (o nel comitato per il controllo sulla gestione) a prescindere da evenContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate
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